Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, i condomini;
- le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per questi soggetti il Superbonus scade il 30 giugno 2022);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
- organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione dunque spetta a tutti quei soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese.
Rientrano quindi tra i beneficiari:
- il proprietario;
- il nudo proprietario
- il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
- i familiari del possessore o detentore dell’immobile.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari se partecipano alle spese per gli interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni o se le spese riguardano interventi effettuati su immobili rientranti nell’ambito privatistico, quindi diversi da quelli strumentali all’attività, oggetto dell’attività o appartenenti al patrimonio dell’impresa.
Perchè l’imprenditore o il professionista, proprietario di un immobile strumentale in condominio, possa ottenere il Superbonus sulle spese per gli interventi sulle parti comuni, è necessario che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%.